PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE - Cass. civ. Sez. Unite, 28-11-2017, n. 28368

PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE - Cass. civ. Sez. Unite, 28-11-2017, n. 28368

Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, "ratione temporis", il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Cass. civ. Sez. Unite, 28-11-2017, n. 28368

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente Sezione -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente Sezione -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8940/2012 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistente -

avverso la sentenza n. 318/2011 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/01/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Vincenzo Iacovino.

Svolgimento del processo

P.V., dipendente ANAS, ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso per sentir accertare il diritto ad essere inquadrato nelle superiori mansioni di "quadro di primo livello posizione organizzativa ed economica A" di cui agli artt. 67 e 68 del CCNL 1998/2001. Il giudice adito accertò che il ricorrente aveva svolto mansioni superiori dal 1975 al mese di aprile del 2002 e, per l'effetto, condannò l'Anas al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione.

A seguito di impugnazione principale della società Anas s.p.a. ed incidentale di P.V., la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza depositata il 3.1.2012, ha accolto il gravame proposto in via principale dalla società ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 26 luglio 1995, epoca di trasformazione dell'azienda in ente nazionale per le strade ai sensi del D.Lgs. n. 143 del 1994, rigettando nel resto la domanda del lavoratore. La Corte territoriale ha spiegato che per tutte le pretese economiche relative al periodo antecedente al 26 luglio 1995, data di trasformazione dell'ente, sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, così come per il risarcimento del danno biologico da infarto, posto che tale evento patologico si era manifestato nel corso del 1992; inoltre, il diritto di credito per le retribuzioni maturate fino al 22.10.1997 si era prescritto, in quanto il primo atto interruttivo utile era costituito dal processo verbale di mancata conciliazione del 22.10.2002; infine, posto che il nuovo profilo professionale rivendicato era divenuto operativo solo a partire dal 1 luglio del 1999 e considerato che P. era stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari sin dal 15.4.1998, prima di essere licenziato il 24.3.2000, il tutto senza soluzione di continuità, il medesimo non poteva aver svolto mansioni corrispondenti ad un profilo contrattuale che alla data della sua sospensione ancora non esisteva, per cui, mancando la prova di un inadempimento contrattuale della parte datoriale, doveva essere respinta anche la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Per la cassazione della sentenza ricorre P.V. con tre motivi.

L'ANAS s.p.a. deposita atto di costituzione.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il presente ricorso è strutturato su tre motivi articolati, a loro volta, in più punti. Tali motivi sono i seguenti: - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, ex art. 360 c.p.c., n. 1; violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., nonchè dei CCNL 1994-1997 e 1998-2001 ex art. 360 c.p.c., n. 3; omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Seguendo l'ordine di esposizione delle questioni complessivamente prospettate in relazione ai suddetti motivi si impone, anzitutto, la disamina di quella che investe il problema della giurisdizione, atteso che il ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, giurisdizione che è stata affermata sulla base del riferimento al dato storico dello svolgimento delle mansioni superiori fino al 26 luglio 1995, oltre che a quello del danno biologico sofferto per l'infarto acuto al miocardio occorso nel 1992.

2.a. Sostiene, invece, il ricorrente che, per quel che concerne il primo aspetto della questione, occorre tener conto del principio di legittimità secondo cui, laddove la pretesa abbia origine da un fatto permanente del datore di lavoro, si deve aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e, quindi, a quello della cessazione della permanenza. Applicando tale principio nella fattispecie risulterebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, che dal momento in cui la cessazione dell'illecito datoriale - consistito nel lamentato inquadramento nel profilo professionale inferiore durante il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni superiori - era avvenuta dopo il 30.6.1998, non poteva non sussistere la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che a partite da tale data le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono attribuite D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, al giudice ordinario.

2.b. Per quel che concerne il danno biologico da infarto al miocardio del 1992 il ricorrente adduce che occorre aver riguardo, ai fini della giurisdizione, alla data del 3.4.1996 in cui gli venne comunicato il provvedimento di rigetto della richiesta di equo indennizzo emesso dal Comitato per le pensioni privilegiate, in quanto tale atto determinò la lesione del diritto. Ne discenderebbe che, trattandosi di provvedimento successivo al 26 luglio 1995, data, questa, di trasformazione dell'Azienda in ente nazionale per le strade, con conseguente sottoposizione del rapporto di lavoro del personale dipendente ANAS alla disciplina delle norme di diritto privato e della contrattazione collettiva, la relativa giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario.

3. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito all'appello incidentale svolto avverso la parte della sentenza del Tribunale di Campobasso in cui era stato escluso il nesso causale tra i fatti lavorativi e l'infarto del miocardio, nonostante che le risultanze istruttorie avessero fornito elementi per ritenere che la condotta datoriale era stata posta in essere in violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c., norma ispirata al criterio della massima sicurezza fattibile, a sua volta ancorato ai principi costituzionali di tutela della salute e dell'integrità fisica e morale del lavoratore.

4. Ulteriore doglianza è quella riferita alla decisione della Corte d'appello di non riconoscere il profilo professionale rivendicato di "responsabile amministrativo contabile - posizione economica ed organizzativa A" sulla base del rilievo che tale qualifica era divenuta operativa solo dal 1 luglio del 1999, vale a dire allorquando il ricorrente non avrebbe potuto svolgere mansioni corrispondenti ad un profilo professionale inesistente alla data della sua sospensione dal servizio per motivi disciplinari sin dal 15.4.1998, dopo la quale era stato intimato, senza soluzione di continuità, il licenziamento del 24.3.2000. Assume, invece, il ricorrente che i testi escussi avevano confermato che egli aveva svolto in maniera continuativa e sistematica mansioni superiori alla stregua delle previsioni collettive "ratione temporis" applicabili.

5. Il ricorrente si duole, inoltre, della carenza della motivazione in relazione al danno da dequalificazione professionale, che gli era stato invece riconosciuto dal giudice di primo grado, e al riguardo fa rilevare che tale danno era dipeso dal fatto di aver svolto mansioni superiori, sebbene inquadrato in un livello inferiore, in quanto era stato sovraccaricato di lavoro comportante l'esecuzione di mansioni di livello superiore, senza mai ottenere un riconoscimento e continuando ad essere confinato a livello impiegatizio.

6. P.V. si duole, altresì, della dichiarata prescrizione del vantato diritto al riconoscimento del superiore inquadramento, anche ai fini della regolarizzazione previdenziale, ritenendo che la Corte di merito è incorsa in errore nel non riconoscere efficacia interruttiva della stessa prescrizione ai documenti prodotti negli anni 1999 - 2000 ed allegati nel fascicolo di primo grado.

7. Infine, la difesa del ricorrente deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che costituiva domanda nuova in appello la richiesta di riparametrazione della pensione, sostenendo che in realtà nel ricorso introduttivo era stata richiesta la condanna dell'ANAS s.p.a. alla regolarizzazione previdenziale per effetto del diverso inquadramento rivendicato.

8. Osserva la Corte che il motivo concernente la questione della giurisdizione, con specifico riferimento alla problematica dello svolgimento delle mansioni superiori, di cui ai precedenti punti 2 e 2.a., è fondato.

Invero, dando seguito a quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20726 del 23.11.2012, si rileva che in tale decisione è stato posto in risalto il concetto di infrazionabilità della giurisdizione nei casi, come il presente, contraddistinti dalla unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio, benchè ricompresa nel periodo al cui interno si colloca il discrimine temporale del 30.6.1998 tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per cui a poco rileva, ai fini della individuazione della giurisdizione, che la fattispecie sostanzialmente unitaria si collochi "a cavallo" della data del 30.6.1998.

In tale sentenza si è, infatti, statuito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta.

8.a. Orbene, nella fattispecie non vi è alcun dubbio sul fatto che la questione posta all'attenzione dei giudici di merito nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, con riferimento ad entrambi i periodi di tempo collocati sia prima che dopo la data del discrimine temporale del 30.6.1998 ai fini del riparto di giurisdizione, era sempre la stessa, trattandosi di verificare per tutto il periodo oggetto di causa la fondatezza o meno delle questioni connesse alla richiesta di riconoscimento del diritto all'inquadramento nelle superiori mansioni di "quadro di primo livello posizione organizzativa ed economica A", di cui agli artt. 67 e 68 del CCNL 1998/2001, ed alla conseguente richiesta di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive ed al preteso risarcimento dei danni.

Pertanto, va accolto il motivo col quale è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al riconoscimento delle rivendicate mansioni superiori e alla relativa richiesta di pagamento delle differenze retributive e dei danni non patrimoniali da lamentata dequalificazione e, per l'effetto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

8.b. Ne consegue che restano devolute al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio sarà riassunto, le questioni concernenti il diritto al rivendicato inquadramento superiore, al pagamento delle relative differenze retributive, al reclamato risarcimento dei danni per la lamentata dequalificazione e la sussistenza o meno della eccepita prescrizione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6.

9. Non è, invece, fondata la censura riflettente l'asserita sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione al reclamato risarcimento del danno biologico da infarto occorso a P.V. nel 1992.

Invero, ai fini della individuazione della giurisdizione occorre aver riguardo al tipo di azione intrapresa che, nella fattispecie, era diretta a far valere, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego con riferimento ad epoca notevolmente antecedente al 30.6.1998, una responsabilità contrattuale della parte datoriale pubblica per asserito sovraccarico di mansioni e di incarichi che, secondo la prospettazione del ricorrente, gli avevano causato l'infarto.

9.a. A tal riguardo si è, infatti, statuito (Sez. U. n. 5468 del 6.3.2009) che "nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, "ratione temporis", il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario".

Tale orientamento ha trovato conferma in altra decisione (Sez. U. n. 12103 del 17.5.2013) in cui si è ribadito che "ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della P.A., attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1 luglio 1998 (a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) - come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico - la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito. L'accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, quali l'art. 2087 c.c., o l'art. 2043 c.c., mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d'essere nel rapporto di lavoro".

9.b. Ne consegue che il motivo in esame va respinto e che va, pertanto, confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda avente ad oggetto la richiesta di liquidazione del danno biologico per l'infarto del dipendente verificatosi nel corso del 1992.

Pertanto, l'esame della doglianza di cui al precedente punto 3, riflettente l'omesso esame del nesso causale che avrebbe dovuto essere accertato tra lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il lamentato infarto del 1992, resta devoluto al giudice amministrativo innanzi al quale sarà riassunto per questa parte il giudizio.

10. Infine, quanto alla richiesta di riparametrazione della pensione di cui al precedente punto 7 che, secondo il diverso avviso del ricorrente, non costituiva, come ritenuto dalla Corte di merito, una domanda nuova, si rileva che trattasi di censura infondata, per cui non risulta scalfita a tal riguardo l'impugnata decisione.

Invero, il ricorrente indica come domanda proposta sin dal primo grado quella concernente la richiesta di regolarizzazione previdenziale presso gli enti preposti per effetto del rivendicato inquadramento superiore, mentre la Corte d'appello, nel rilevare la novità della domanda, fa invece riferimento a quella diversa di riparametrazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) e della pensione, che è domanda dal contenuto più ampio della prima, poichè involge sia la tematica del ricalcolo del trattamento di fine servizio che quella di rideterminazione della pensione e non è limitata alla sola regolarizzazione contributiva per l'incidenza del reclamato inquadramento superiore.

11. In definitiva, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle rivendicate mansioni superiori e alla relativa richiesta di pagamento delle differenze retributive e di risarcimento dei danni per la lamentata dequalificazione, mentre va confermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla verifica della sussistenza del danno biologico per l'evento patologico del 1992; va, infine, rigettato il motivo riflettente la domanda di riparametrazione del TFR e della pensione.

Il differente esito dei due gradi del giudizio di merito e la complessità delle questioni trattate nel presente giudizio di legittimità inducono le Sezioni Unite di questa Corte a ritenere compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo riflettente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle rivendicate mansioni superiori e alla relativa richiesta di danni patrimoniali e non patrimoniali e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rigetta il motivo riflettente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'evento patologico del 1992; rigetta il motivo riflettente la domanda di riparametrazione del TFR e della pensione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2017


Avv. Francesco Botta

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